Art. 1
In vigore dal 1 mar 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE del Consiglio del 30 marzo 1987, che modifica la direttiva 75/716/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. A partire dal 1 gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonché negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;97#art-1