Art. 3
Sanzioni
In vigore dal 1 mar 1992
1. Chiunque non ottempera al divieto stabilito dall' del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
DE LORENZO, Ministro della sanità RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;96#art-3