Art. 3

Sanzioni

In vigore dal 1 mar 1992
1. Chiunque non ottempera al divieto stabilito dall' del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro DE LORENZO, Ministro della sanità RUFFOLO, Ministro dell'ambiente BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;96#art-3

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