Art. 14
Disposizioni tributarie
In vigore dal 1 lug 2011
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10.
2. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10. Si applicano le disposizioni di cui all', commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui all' della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nè le disposizioni di cui agli della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;84#art-14