Titolo I
Art. 10
In vigore dal 29 feb 1992
1. L' della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
" (Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società). - 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, ha accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o del fondo o della SICAV di cui ha la gestione. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.
2. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive della Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.
3. La società di gestione è soggetta alla disciplina della amministrazione, straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;83#art-10