Art. 3

Abrogato

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

In vigore dal 23 mar 2002
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2002, N. 25

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;77#art-3

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Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (Art. 3 Attuazione della direttiva 88/364/CEE in matria di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo