Art. 14

S a n z i o n i

In vigore dal 3 mar 1992
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni degli , commi 1 e 2; 4; 5; 6, commi 1, 2 e 3; 7 sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire sessantamila a lire sessanta milioni. 2. I contravventori alle disposizioni degli sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 3. I contravventori alle disposizioni dell', commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-14

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