Art. 3
In vigore dal 3 mar 1992
1. L'allegato I del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 641, quale risultante dalle sostituzioni introdotte con l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e con l'art. 4 della legge 16 febbraio 1987, n. 47, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;106#art-3