Titolo I
Art. 6
AbrogatoCondizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio
In vigore dal 19 mag 1995
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49#art-6