Titolo VI
Art. 38
Insufficienza della riserva sinistri
In vigore dal 18 feb 1992
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è sostituito dal seguente:
"34 (Insufficienza della riserva sinistri). - Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora, dai dati forniti con il prospetto di cui al primo comma del precedente articolo o acquisiti dal conto consortile o da altri elementi, rilevi che la riserva sinistri, ancorchè corrispondente alla misura minima prevista dal precedente , è inferiore all'ammontare occorrente per far fronte alla totale liquidazione dei sinistri stessi, invita l'impresa ad adottare le misure necessarie ad eliminare l'insufficienza, assegnando a tale scopo un termine non inferiore a sessanta giorni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49#art-38