Art. 2
In vigore dal 18 ott 1991
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 977 milioni per il 1991 ed in lire 2.345 milioni a decorrere dal 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1013, 1014, 1015 e 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991, rispettivamente per lire 598 milioni, lire 179 milioni, lire 150 milioni e lire 50 milioni, nonché ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, rispettivamente per lire 1.435 milioni, lire 430 milioni, lire 360 milioni e lire 120 milioni.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali
SCOTTI, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 1
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-13;310#art-2