Art. 1
In vigore dal 18 ott 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, che istituisce il ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, in attesa della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni, prevedendo che la copertura dei relativi posti comporta una corrispondente riduzione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 30 e 39 che prevedono, fra l'altro, l'istituzione dei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Rilevato che si sono pertanto determinate le condizioni per il trasferimento del ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che l'art. 39, comma 2, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede l'emanazione di appositi provvedimenti per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Il ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano istituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si aggiunge alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con la dotazione di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, rimane confermata la conseguente riduzione dei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nelle qualifiche corrispondenti, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-13;310#art-1