Art. 8
In vigore dal 1 gen 1994
IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che esso continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;301#art-8