Art. 2

In vigore dal 1 gen 1994
IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che esso continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;301#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva n. 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi, a norma dell'art. 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990). — Testo vigente | Portale Normativo