Art. 4

In vigore dal 5 ott 1991
1. I commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge sono sostituiti dai seguenti: "7. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 6 deve formare oggetto di nuova, preventiva comunicazione. 8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) dello stesso comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.". 2. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge è aggiunto il seguente: "8-bis. Il Ministro della sanità può stabilire, con decreto, che i dati relativi alle sostanze previsti nei commi 6, 7 e 8, ivi compresi quelli già comunicati, siano forniti al Ministero e alle regioni, eventualmente tramite le associazioni di categoria, mediante idoneo supporto magnetico, secondo le modalità precisate nello stesso decreto.". 3. Dopo il comma 12 dell'art. 10 della legge è aggiunto il seguente: "12-bis. In caso di cessazione dell'attività, i produttori e gli importatori devono darne comunicazione al Ministero della sanità e alla regione, entro sessanta giorni.". 4. Il comma 15 dell'art. 10 della legge è sostituito dal seguente: "15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1, 5, 6, 7, 8, e 12-bis, a quelle impartite dall'autorità sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire seimilioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;300#art-4

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