Art. 1
In vigore dal 16 ago 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonché le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa;
Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158;
Visto il parere reso in data 18 giugno 1991 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. È approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall' della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-06-22;230#art-1