Capo I
Art. 3
Modalità d'impiego
In vigore dal 29 mar 1991
1. Qualora la banda musicale debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi indicati al comma 2 dell', le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.
3. Le somme versate vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, Guardia di finanza.
4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo Assistenza Finanzieri.
5. In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.
6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda musicale ad organico ridotto, purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79#art-3