Art. 2

In vigore dal 4 giu 1991
1. Al comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano altresì a carico dello Stato gli interventi previsti dall', comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali BERNINI, Ministro dei trasporti CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 19991, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 57.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-25;33#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale. — Testo vigente | Portale Normativo