Art. 2
In vigore dal 4 giu 1991
1. Al comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Restano altresì a carico dello Stato gli interventi previsti dall', comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
BERNINI, Ministro dei trasporti
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 19991, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 57.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-25;33#art-2