Art. 1

In vigore dal 4 ago 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari sociali; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, è istituito nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repub blica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella VII qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di 200 unità. 2. Il profilo professionale di cui al comma 1 è determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-07-30;211#art-1

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