Art. 1
In vigore dal 4 ago 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
.
1. Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, è istituito nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repub blica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella VII qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di 200 unità.
2. Il profilo professionale di cui al comma 1 è determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-07-30;211#art-1