Titolo ICapo IV

Art. 25

Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche

In vigore dal 10 mag 1990
Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche 1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualità degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'art.168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attività delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro. 2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali. 3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle Finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-26;105#art-25

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