Art. 1

In vigore dal 20 feb 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni; Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989; Visto il conforme parere in data 25 gennaio 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto il seguente: "2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-02-02;15#art-1

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