Art. 1
In vigore dal 31 ott 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 1989;
Visto il conforme parere in data 24 ottobre 1989 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Il comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-10-30;351#art-1