Norme›Titolo I›Capo II
Art. 4
Contrasto tra pubblici ministeri
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall' comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-4