NormeTitolo ICapo VIII

Art. 130

Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. 2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-130

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo