Art. 2

In vigore dal 26 apr 1989
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 150 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei provvedimenti precedentemente adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-04-10;124#art-2

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Art. 2 Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. — Testo vigente | Portale Normativo