Art. 4 bis
In vigore dal 11 lug 1951
La "Direzione generale del personale e degli affari generali" del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Direzione generale degli affari generali".
La "Direzione generale dell'industria e delle miniere" del Ministero predetto assume la denominazione di "Direzione generale della produzione industriale".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;867#art-4-bis