Art. 2

In vigore dal 22 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 207. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;733#art-2

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Art. 2 Concessione di un contributo straordinario per la chiusura definitiva della liquidazione del soppresso Ente Nazionale della Moda. — Testo vigente | Portale Normativo