Art. 2

In vigore dal 22 lug 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 162. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;939#art-2

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Art. 2 Limite di eta' del tenente o sottotenente maestro direttore di banda e dei tenenti o sottotenenti maestri di scherma del Corpo della guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo