Art. 2
In vigore dal 24 lug 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - EINAUDI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 118. - FRASCA
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