Art. 2

In vigore dal 24 lug 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 118. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;850#art-2

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Art. 2 Indennita' di carovita al personale militare in particolari condizioni. — Testo vigente | Portale Normativo