Art. 2

In vigore dal 7 lug 1948
Per la decorrenza dei collocamenti nella riserva disposti o da disporre in base alle aliquote di cui ai precedente , resta fermo quanto stabilito nell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377, quale risulta modificato dai decreti del Capo provvisorio dello Stato 25 febbraio 1947, n. 171 e 29 marzo 1947, n. 569. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 64. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;823#art-2

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Art. 2 Aliquote degli ufficiali dell'Esercito da collocare nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. — Testo vigente | Portale Normativo