Art. 3
In vigore dal 13 lug 1948
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in servizio presso la Regione, compreso quello proveniente dall'Alto Commissariato per la Sicilia, e presso gli uffici di cui all', continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;789#art-3