Art. 6
In vigore dal 27 mag 1950
Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo.
La predetta riduzione di anzianità non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.
Note all'articolo
- La L. 5 aprile 1950, n. 205 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;732#art-6