Art. 1

In vigore dal 22 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Con effetto dal 1 aprile 1947 e fino al 31 dicembre 1947, gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono transitoriamente fissati nella consistenza di cui all'annessa tabella, firmata dai Ministri per il tesoro e per la difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;731#art-1

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