Art. 1
In vigore dal 22 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Con effetto dal 1 aprile 1947 e fino al 31 dicembre 1947, gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono transitoriamente fissati nella consistenza di cui all'annessa tabella, firmata dai Ministri per il tesoro e per la difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;731#art-1