Art. 1
In vigore dal 4 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948;
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Nei casi di contrabbando preveduti negli articoli 64, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, 65, 66, 67, n. 1, 68, 71, 72, 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena è della reclusione fino a 18 mesi e della multa stabilita rispettivamente dagli articoli 75, 76, 77 e 79 della legge citata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;726#art-1