Art. 2

In vigore dal 19 giu 1948
L'ammontare della tredicesima mensilità ai gestori del lotto, concessa in base all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1711, non può essere inferiore, per quanto riguarda la parte commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, alla retribuzione mensile massima di un aiuto-ricevitore, corrisposta e titolo di tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo suddetto. In ogni caso, la tredicesima mensilità ai gestori, per la parte commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, non può superare L. 15.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;717#art-2

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