Art. 2

In vigore dal 18 giu 1948
Il termine per l'esenzione dall'imposta generale sulla entrata per l'acquisto di navi all'estero prevista dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, scade il 31 agosto 1948.
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Art. 2 Proroga dei termini previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 29 giugno 1947 e dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1947, n. 1337, relativi all'esenzione dalla imposta generale sull'entrata e dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo