Art. 3
In vigore dal 29 giu 1948
Nei bilanci del Fondo Massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C, firmata dal Ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 74. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;670#art-3