Art. 1

In vigore dal 27 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: Articolo unico. Il corso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sospeso nei riguardi del pagamento delle rate di pensione e di altre spese fisse i cui beneficiari siano stati residenti nel territori dell'Africa italiana, nel periodo intercorrente dalla data di cessazione dell'Amministrazione italiana in detti territori al 7 settembre 1943. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 63. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;658#art-1

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Art. 1 Sospensione del decorso dei termini di prescrizione nei riguardi del pagamento delle rate di pensioni e di altre spese fisse i cui beneficiari siano stati residenti nell'Africa italiana. — Testo vigente | Portale Normativo