Art. 2
In vigore dal 13 giu 1948
Il personale ordinario dei servizi indicati nell'articolo precedente, avente la qualifica di operaio, aiuto - operaio e manovale con un minimo di cinque anni di effettivo servizio, al 1 luglio 1947, e che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, è inquadrato nella predetta categoria del personale di ruolo dalla data di cui al precedente articolo.
Gli operai, aiuto-operai e manovali che, in quanto mancanti della indicata anzianità, non abbiano titolo all'inquadramento nella categoria del personale di ruolo, conservano "ad personam" i diritti acquisiti con la qualifica C.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;657#art-2