Art. 2

In vigore dal 13 giu 1948
Il personale ordinario dei servizi indicati nell'articolo precedente, avente la qualifica di operaio, aiuto - operaio e manovale con un minimo di cinque anni di effettivo servizio, al 1 luglio 1947, e che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, è inquadrato nella predetta categoria del personale di ruolo dalla data di cui al precedente articolo. Gli operai, aiuto-operai e manovali che, in quanto mancanti della indicata anzianità, non abbiano titolo all'inquadramento nella categoria del personale di ruolo, conservano "ad personam" i diritti acquisiti con la qualifica C.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;657#art-2

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Art. 2 Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano. — Testo vigente | Portale Normativo