Art. 1
In vigore dal 27 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Articolo unico.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aventi diritto al pagamento dei debiti scaduti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, e successive modificazioni, devono presentare istanza alle Amministrazioni competenti per il soddisfacimento dei crediti da essi vantati.
Tale istanza, con i documenti in possesso degli interessati, deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale o all'ente ed ufficio che fosse stato designato per la liquidazione e il pagamento.
Uno degli originali di detta istanza, con la indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione.
I crediti non richiesti nel termine di cui al primo comma sono estinti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 64. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;656#art-1