Art. 4

In vigore dal 1 giu 1948
I posti che, nei gradi previsti nella tabella I per il personale amministrativo di gruppo A, sono da conferire per concorso di ammissione al grado iniziale e per promozioni ai gradi superiori, a laureati in economia e commercio ed a coloro che siano muniti di, titolo equipollente od ai funzionari inquadrati ai sensi del precedente , sono stabiliti come segue: un posto di grado 5°, tre posti di grado 6°, tre posti di grado 7°, quattro posti di grado 8°, cinque posti di grado 9° e otto posti di grado 10° e 11°. I funzionari inquadrati ai sensi dell' non potranno essere scrutinati per la promozione prima del 1 luglio 1948.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;557#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo