Art. 1

In vigore dal 31 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 2.5 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . La facoltà concessa al Ministro per la marina con l' del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e con l' del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, concernenti variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina, può essere esercitata dal Ministro per la difesa, sino alla data di approvazione dei quadri organici definitivi per gli ufficiali medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1948, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1254#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo