Art. 2
In vigore dal 21 lug 1956
Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.
Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1188#art-2