Art. 2

In vigore dal 21 lug 1956
Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi. Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1188#art-2

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Art. 2 Istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei Licei classici. — Testo vigente | Portale Normativo