Art. 1
In vigore dal 14 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, stabilito dal secondo comma dell' del decreto stesso, scade il 31 dicembre 1948, qualora alla data del 31 dicembre 1947 siano state ultimate le operazioni di ricupero ed abbiano già avuto inizio i lavori di rimessa in efficienza.
Tuttavia, il compenso di riparazione dovuto ai termini dell' del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, ai proprietari delle navi o galleggianti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'ammontare complessivo dei compensi di riparazione che sarebbero spettati ai proprietari stessi, al sensi del citato , se i lavori fossero stati ultimati entro la data del 31 dicembre 1947, nonché all'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa, previste dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 e dall' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1151#art-1