Art. 1

In vigore dal 27 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948; . L'efficacia delle disposizioni appresso indicate e delle relative norme regolamentari contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, è prorogata fino al 31 dicembre 1951: 1) art. 8 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, modificato dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, per quanto riguarda le importazioni in franchigia di tutti i materiali e oggetti di dotazioni o di ricambio occorrenti per l'esercizio delle navi mercantili, delle draghe, dei rimorchiatori pontati e dei pontoni di sollevamento nazionali, nonché per tutti i macchinari finiti o parti staccate di essi da sistemarsi su navi mercantili, draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento nazionali; 2) art. 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, modificato dall'art. 4 del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363, e dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, limitatamente al beneficio della importazione in franchigia; 3) art. 11 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo stesso; 4) decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 77, recante agevolazioni fiscali nei riguardi dell'industria delle costruzioni navali, per quanto riguarda i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione navali per conto di nazionali, nonché per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri; 5) art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, per quanto riguarda i pagamenti per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 1951, relativi alle costruzioni, riparazioni, modificazioni, trasformazioni navali per conto di nazionali e per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1121#art-1

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