Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1076#art-4

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Art. 4 Indennita' da corrispondere ai componenti le Commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. — Testo vigente | Portale Normativo