Art. 1
In vigore dal 12 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1940, n. 4, e sino all'assorbimento per effetto di successive vacanze, possono essere conferite quattro promozioni in soprannumero nel grado 10°, gruppo C, del ruolo del personale degli Uffici provinciali del tesoro, di cui alla tabella C, allegato VI, alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1055#art-1