Art. 1

In vigore dal 11 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; . I funzionari del Ministero dell'Africa italiana, che prima di essere compresi nei ruoli di detto Ministero in esecuzione del regio decreto-legge 10 febbraio 1938, n. 528, facevano parte del personale della Magistratura ordinaria, possono, a loro domanda ed entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, essere riammessi nei ruoli di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;1146#art-1

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