Art. 1
In vigore dal 8 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Per il concorso dello Stato nei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell' del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite di impegno fissato dall' della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, è aumentato di L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-1948 e di L. 70.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-1949.
In conseguenza i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto stabiliti dall' della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, sono aumentati delle somme di L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-1949, di L. 90.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1949-50 al 1977-1978 e di lire 70.000.000 per l'esercizio finanziario 1978-1979.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;835#art-1