Art. 1
In vigore dal 11 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visti gli articoli 81 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) della somma di L. 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni) per le spese relative al funzionamento dei servizi sanitari già di competenza degli enti locali, assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.
Per le spese anzidette si provvede a norma degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;631#art-1