Art. 1
In vigore dal 10 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
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Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è esteso, con le modalità e nei limiti fissati dal decreto stesso, alla traslazione delle salme dei civili deceduti per fatti di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;624#art-1